Portale di news, eventi e idee sulla Comunicazione
HOME | BIBLIOGRAFIA | NORMATIVA | SITI DI RIFERIMENTO


Comunicatori Pubblici
Riflettori su...
N@vigando

Cerca negli articoli

Newsletter
Anno VIII 403 (27/08/2010)
Anno VIII 402 (06/08/2010)
Anno VIII 401 (30/07/2010)

Iscriviti alla newsletter

Flash News

Cittalia-Anci, incontro per la mobilità sostenibile agli Open Days 2010

Agenda

Vi segnaliamo

Rivistando

InFormAzione

3 domande a...

Archivio interviste

Il sito della settimana

Cultura & Marketing Territoriale

Pubblicato il: 03-04-2009

Fascicolo sanitario elettronico: le regole del Garante

E health - Comunicare la salute: Fascicolo sanitario elettronico: le regole del Garante
Il "Fascicolo sanitario elettronico" potrebbe diventare presto realtà: un documento elettronico consultabile dall'interessato e aggiornabile on line da medici, farmacisti e enti ospedalieri contenente patologie, interventi chirurgici, esami clinici, farmaci. Dal momento che comporta il trattamento di informazioni delicatissime, il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di intervenire per fissare un primo quadro di regole a protezione dei dati e a garanzia delle persone.

Elevate misure di sicurezza, tracciabilità e gradualità degli accessi ai dati, informativa comprensibile e dettagliata: sono questi principi sui quali si fondano le linee guida in materia, messe a punto dal Garante e pubblicate il 26 marzo in Gazzetta Ufficiale. Ma non è tutto. L'Autorità ha avviato anche una consultazione pubblica, che si concluderà il 31 maggio, con la quale si intende acquisire osservazioni e commenti da parte di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati, medici di base, pediatri, organismi rappresentativi, associazioni di malati.

"Il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) - si legge in una nota del Garante Privacy - dovrà essere costituito esclusivamente per il perseguimento di finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Sarà consultabile dall'interessato con modalità adeguate (ad esempio tramite smart card) e dal personale sanitario, strettamente autorizzato e solo per finalità sanitarie. Non potranno accedevi invece periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro".

E ancora. "Al paziente - continua il Garante della privacy - deve essere consentito di scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un Fascicolo, con tutte o solo alcune informazioni sanitarie che lo riguardano, e deve poter esprimere un consenso autonomo e specifico, distinto da quello che si presta a fini di cura della salute. Deve essere inoltre prevista la possibilità di 'oscurare' la visibilità di alcuni eventi clinici. Se il paziente non vuole aderire al Fse deve comunque poter usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale".

Riguardo all'informativa, il Garante impone due condizioni: "Deve essere comprensibile e dettagliata". L'informativa, "con un linguaggio comprensibile e dettagliato", appunto, deve indicare chi (medici di base, del reparto ove è ricoverato il paziente, farmacisti) ha accesso ai sui dati, che tipo di operazioni può compiere, se il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo, eccetera. In materia di sicurezza dei dati trattati, l'Autorità impone l'adozione di specifici accorgimenti tecnici per "assicurare elevati livelli di sicurezza che limitino il più possibile i rischi di accesso abusivo, furto, smarrimento".

Elisabetta Ruggeri




Articoli correlati appartenenti alla sezione: E health - Comunicare la salute

[26-08-2010] Legge 194: sempre meno aborti in Italia

[29-07-2010] Referti consultabili online: l'Ausl di Modena lancia il nuovo servizio

[23-07-2010] E-health o iPad health? Dematerializzazione e usabilità in corsia

[01-07-2010] Le migliori strutture a misura di donna: i bollini rosa di Onda

[17-06-2010] Se "Mamma beve, bimbo beve"



Articolo presente nel numero: Anno VII 337 (03/04/2009)

La forza della comunicazione: COM-PA presenta l'edizione 2009

Capitale europea della gioventù 2011: gli enti locali in gara

Una PA più amica, a prova di emoticon

Dal Protocollo di Kyoto per lo sviluppo sostenibile

Curiosando tra i convegni del Forum Comunicazione


beni buoni commissione comunicazione concorso grado imprese iscriversi italia master ministero necessario partecipare potranno premio professionisti progetto programma pubblica pubbliche relazioni ricerca servizi siti


AVVISO - Ai sensi dell'art.1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004 n.72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n.128. Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941"